(massima n. 1)
In caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (nella specie somministrazione) pendenti al momento della dichiarazione di fallimento ed in presenza di esercizio provvisorio dell'impresa fallita, disposto ex art. 104 legge fall., i relativi crediti maturati "ante" fallimento, sono o meno prededucibili, a seconda che, al termine dell'esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal contratto, mentre solo quelli maturati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, al pari di quelli, successivi al termine dell'esercizio provvisorio, in caso di subentro nel contratto da parte del curatore; infatti, l'eccezionalitā delle disposizioni dettate dalla legge fallimentare per i contratti di durata, ex artt. 74 e 82 legge fall., in ragione dell'indivisibilitā delle prestazioni, con il diritto alla prededuzione dei crediti anche preesistenti va contemperata con la "ratio" della disciplina dell'esercizio provvisorio, che limita la stessa prededucibilitā quando la prosecuzione del rapporto č l'effetto diretto del provvedimento giudiziale, non della scelta del curatore.