(massima n. 1)
L'obbligo di rendere il conto può ritenersi adempiuto quando colui che vi è tenuto si sia dato carico di fornire la prova attraverso i corrispondenti documenti giustificativi non soltanto della qualità e quantità dei frutti percetti e della somma incassata, nonché dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire anche in relazione ai fini da perseguire e i risultati raggiunti, se l'operato di chi renda il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione. (Nella specie in base all'enunciato principio la S.C. ha confermato la decisione impugnata con cui si era ritenuto che non fosse stato adempiuto l'obbligo di rendere il conto in quanto il soggetto che vi era tenuto si era limitato a presentare un prospetto riassuntivo degli aumenti in entrata e in uscita verificatisi in alcuni conti correnti bancari e dei corrispondenti saldi senza dare conto degli atti di gestione che avevano portato agli esposti risultati contabili).