(massima n. 1)
L'inosservanza dell'ordine del giudice in ordine al rendimento del conto non comporta, a carico del convenuto, l'inversione dell'onere della prova, che resta pur sempre a carico dell'attore che si assume creditore, potendo al pił il giudice, nel suo prudente apprezzamento, trarre da tale inosservanza un argomento di prova a norma dell'art. 116, secondo comma, c.p.c..