(massima n. 1)
La facoltà, attribuita al giudice dall'art. 253 c.p.c., di rivolgere al testimone, anche d'ufficio, domande di chiarimento, può esercitarsi soltanto nell'ambito dei fatti specificati nei capitoli di prova articolati dalle parti, sicché è da escludere che la genericità o l'incompletezza su aspetti essenziali dei fatti ivi dedotti sia sanabile in sede di espletamento della prova, mediante esercizio della facoltà di cui alla norma citata.