(massima n. 1)
Tra i requisiti formali dell'atto di impugnazione previsti dall'art. 581 lett. b) c.p.p. vi è anche quello della «richiesta», categoria non prevista dagli artt. 197 e 201 c.p.p. 1930. Detto requisito, conseguenziale alla natura di negozio processuale dell'impugnazione e dell'effetto devolutivo della stessa, pur non necessitando di formule sacramentali, non può identificarsi con i motivi o con il solo fatto di aver proposto l'impugnazione, con la conseguenza che la mancanza della richiesta comporta la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.