(massima n. 1)
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione della sentenza non č di per sč causa di inammissibilitā del gravame per mancata specificitā dei motivi, dovendo valutarsi la specificitā sulla base delle censure in concreto proposte. La previsione di un dies a quo per l'impugnazione (art. 585, secondo comma, c.p.p.) ha il solo scopo di rendere indivisibile il termine finale, ma non quello di fissare un momento prima del quale l'impugnazione non possa essere esercitata. (Fattispecie in tema di appello).