(massima n. 1)
La regola secondo cui la sottoscrizione del ricorso per cassazione deve essere autenticata - a pena di inammissibilitą - da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, vale nei soli casi in cui l'impugnazione sia presentata a mezzo del servizio postale, e non anche quando l'impugnazione stessa venga presentata personalmente dall'interessato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di gravame.