(massima n. 1)
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità: in tali ipotesi si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità; nel caso in cui, viceversa, l'atto contenga tutti i requisiti di legge, esso è idoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione, con la conseguenza che le ulteriori cause di inammissibilità ricollegabili alla manifesta infondatezza dei motivi ovvero all'enunciazione di motivi non consentiti o non dedotti in appello sono da considerare sopravvenute e quindi non ostative all'operatività della disposizione dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte, rilevando che gli atti con i quali era stata censurata la sentenza impugnata contenevano tutti i requisiti indicati dall'art. 581 c.p.p., a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pronuncia di inammissibilità per infondatezza dei motivi ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato.