(massima n. 1)
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Può, pertanto, essere rilevata nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità dell'appello, estensibile anche ai motivi nuovi, se l'atto di impugnazione contenga semplici richieste, senza nessuna enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerle, non rilevata dal giudice di merito. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non rilevata dal giudice di merito, contenente la mera affermazione secondo la quale «La pena inflitta [...] può essere ulteriormente ridotta nella misura dell'assoluto minimo edittale, applicando le attenuanti generiche nella loro massima estensione, nonché l'aumento minimo per la continuazione», annullando senza rinvio la decisione impugnata).