(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, la nuda dichiarazione di appellare priva delle contestuali o successive (purché nei termini di rito) enunciazioni dei motivi e degli altri elementi indicati nell'art. 581 nuovo c.p.p., è da ritenersi inidonea a produrre l'effetto della conversione in appello del ricorso per cassazione ritualmente proposto da altra parte processuale, attesa che una tale dichiarazione priva dei requisiti prescritti, non potendo tecnicamente essere qualificata impugnazione non può produrre alcuno degli effetti propri di tale istituto processuale. (Fattispecie di procedimento con rito abbreviato a conclusione del quale il difensore dell'imputato aveva depositato dichiarazione di appello con riserva, mai sciolta, di motivazione, mentre successivamente e ritualmente il P.G. aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte, dichiarata l'inammissibilità della dichiarazione de qua ha esaminato il ricorso del P.G., senza convertirlo in appello).