(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione con l'analitica indicazione degli elementi di cui all'art. 581 c.p.p., dovendosi invece dare prevalenza alla volontà manifestata dalla parte ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non è motivo di inammissibilità dell'impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'unico atto d'impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di gravame anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni.