(massima n. 3)
In tema di riabilitazione, ai fini della verifica del requisito della buona condotta, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di cinque anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sulla istanza prodotta, per cui, qualora il condannato abbia, per un primo periodo, tenuto cattiva condotta e successivamente, per un periodo di cinque anni o superiore, dato prove effettive e costanti di buona condotta, la possibilità della riabilitazione non può ritenersi preclusa dalla iniziale condotta negativa, dovendo la valutazione essere attuata globalmente, tenendosi conto anche, e soprattutto, del comportamento tenuto nell'ultimo quinquennio.