(massima n. 1)
Anche per il difensore la sottoscrizione dell'atto con cui, a norma dell'art. 581 c.p.p., si deve proporre l'impugnazione, č requisito formale indeclinabile dell'atto stesso, stante la sua natura di dichiarazione di volontā, produttiva di importanti e immediati effetti processuali, tali da esigere, giā nel momento in cui viene posto in essere, la sua riferibilitā in modo certo, attraverso un'inequivoca assunzione di responsabilitā, che solo la firma puō dare, a uno dei soggetti legittimati. (Nella fattispecie l'atto recava in calce il nome del difensore dattiloscritto ma privo della firma del difensore medesimo).