(massima n. 1)
La presentazione dell'impugnazione prima del deposito della motivazione non č di per sč causa di inammissibilitą se le censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio denunziato sia apprezzabile senza necessitą di fare ricorso alla motivazione.