(massima n. 1)
L'impugnazione č inammissibile per genericitā dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non puō ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificitā. (Nel caso di specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva considerato ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, richiamandosi esclusivamente ai contenuti del proprio precedente provvedimento di fermo).