(massima n. 1)
Lo specifico mandato ad impugnare, del quale il difensore dell'imputato contumace deve essere munito, ai sensi dell'art. 571, comma 3, c.p.p., deve essere rilasciato nelle stesse forme previste dall'art. 96 c.p.p. per la nomina del difensore. Non č quindi valido il conferimento mediante telegramma.