(massima n. 1)
Lo specifico mandato di cui, ai sensi dell'art. 571, comma terzo, c.p.p., deve essere munito il difensore per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, puņ anche essere rilasciato prima della pronuncia del provvedimento da impugnare, ma, per essere considerato specifico, deve comunque contenere con chiarezza ed espressamente l'esplicito conferimento al difensore del mandato ad impugnare anche nella specifica previsione dell'eventualitą di una condanna dell'imputato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che non costituisse specifico mandato ad impugnare sentenze contumaciali, e che quindi non attribuisse tale facoltą al difensore, il mandato rilasciato dall'imputato al difensore anteriormente alla sentenza di primo grado, con il quale gli era stato genericamente conferito «ogni pił ampio mandato per assisterlo e difenderlo in ogni fase e grado del detto procedimento»).