(massima n. 1)
In tema di impugnazione di sentenze contumaciali, al fine di non vanificare la tassatività dei termini fissati dalla legge, si considera valida l'impugnazione presentata dal difensore non munito di specifico mandato solo quando essa sia ratificata dall'imputato entro il termine prescritto per proporre l'impugnazione. Né alcun rilievo assume la comparizione dell'imputato al dibattimento di secondo grado, la quale non può, di per sé, valere come ratifica dell'impugnazione proposta dal difensore privo di specifico mandato (vedi la sentenza della Corte cost. 5 luglio 1990 n. 315, rispetto alla quale la questione di illegittimità costituzionale della disposizione in oggetto, sollevata dal ricorrente, non presenta — secondo la Suprema Corte che l'ha dichiarata manifestamente infondata — profili di novità, con riferimento alla pretesa violazione del diritto di difesa nell'ipotesi in cui la norma (art. 571 terzo comma c.p.p.) non prevede che il difetto di specifico mandato del difensore sia sanato dalla presenza dell'imputato nel giudizio di appello).