(massima n. 1)
Atteso il principio dell'unicitā del diritto di impugnazione, pur quando il suo esercizio sia consentito tanto alla parte personalmente quanto al suo difensore, deve ritenersi che la valida proposizione di impugnazione da parte del difensore dell'imputato rimasto contumace, previo rilascio, da parte di quest'ultimo, dello specifico mandato previsto dall'art. 571, comma terzo, c.p.p., consumi anche il diritto del medesimo imputato a proporre gravame, nulla rilevando in contrario l'eventuale invaliditā della notifica dell'estratto contumaciale.