(massima n. 1)
Le formalitā previste dall'art. 571, comma 3, c.p.p., per l'impugnazione del difensore contro la sentenza contumaciale trovano applicazione solo in presenza di una formale dichiarazione di contumacia dell'imputato che ha efficacia costitutiva dello stato di contumacia. (Nella fattispecie č stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore privo di mandato specifico contro una sentenza in cui la contumacia risultava solo dall'intestazione).