(massima n. 1)
In caso di impugnazioni di sentenze contumaciali da parte del difensore, questi deve essere munito di specifico mandato rilasciato dall'interessato con la nomina, o anche successivamente, ma comunque entro il termine utile per proporre la detta dichiarazione. In mancanza il difensore è carente di legittimazione a proporre l'impugnazione; tale difetto non può essere superato da una successiva ratifica, in quanto questo inficia l'atto nella sua integrità, tanto da renderlo giuridicamente inesistente.