(massima n. 1)
In tema di impugnazioni del contumace, qualora l'appello venga proposto da difensore cui la nomina sia stata conferita con dichiarazione posta in calce all'atto di gravame, essa può essere considerata equivalente allo specifico mandato di cui all'art. 571, comma 3, c.p.p., in quanto rende evidente che il prevenuto, ben consapevole della propria situazione processuale, chiede al difensore di assisterlo nella fase del giudizio successiva a quella in cui la contumacia è stata dichiarata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti dello specifico mandato nella nomina del difensore effettuata dall'imputato — contumace in primo grado — con dichiarazione posta in calce all'atto di impugnazione del seguente tenore: «nomino mio difensore in sede di appello l'avv. . . .»).