(massima n. 1)
L'esistenza dello specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dall'imputato rimasto contumace nel precedente giudizio (art. 571, comma 3, c.p.p.) costituisce una condizione di legittimazione a proporre il gravame, sicché l'atto di conferimento (ed il relativo potere di agire) deve sussistere in epoca precedente o coeva allo scadere del termine prescritto dalla legge per esercitare il diritto di impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato contumace in quanto l'atto di conferimento del mandato speciale era stato prodotto solo nel corso del dibattimento di secondo grado).