(massima n. 1)
Il difensore del latitante o dell'evaso è titolare di un ampio potere di rappresentanza che lo legittima all'espletamento di atti che in genere l'ordinamento riserva personalmente all'imputato; ciò allo scopo di evitare che il concreto esercizio del diritto di difesa soffra limitazioni nel caso di latitanza o di evasione del suo titolare. Pertanto, poiché il latitante o l'evaso possono trovarsi addirittura nella condizione di ignorare la esistenza di sentenza a loro carico o di decreto che dispone il giudizio, ovvero possono essere all'oscuro — anche per le difficoltà ed i pericoli che comportano frequenti contatti con il difensore — della pendenza di procedimento a loro carico, deve ritenersi che, a differenza di quanto avviene per il contumace, il difensore, pur non munito di specifica procura ai sensi dell'art. 571 comma 3 c.p.p., possa proporre impugnazione.