(massima n. 1)
La semplice nomina, conferita dall'imputato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p., senza espressa attribuzione della facoltà di impugnare l'eventuale sentenza di condanna pronunciata in sua contumacia, è un atto diverso e non equipollente allo specifico mandato richiesto dall'art. 571, comma 3, c.p.p. Ciò priva il difensore della legittimazione ad impugnare e rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio.