(massima n. 1)
L'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dal difensore dell'imputato già deceduto è inammissibile per difetto di legittimazione, ma la declaratoria di inammissibilità non può comportare condanna alle spese né della parte privata, che non è più soggetto del rapporto processuale, né del difensore, il quale, pur non legittimato al gravame, rappresenta tuttavia la difesa tecnica e, pertanto, non essendo egli stesso parte, non può essere soggetto al principio della soccombenza.