(massima n. 2)
La questione di legittimitā costituzionale dell'art. 593, comma primo, c.p.p., come modificato dall'art. 1 L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui inibisce all'imputato la possibilitā di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, č manifestamente infondata in relazione alla violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 Cost.; quanto al primo, perché il differente regime di appellabilitā delle sentenze di proscioglimento in capo ad imputato e pubblico ministero appare ragionevolmente giustificato dalla diversitā dei ruoli processuali in relazione ai differenti interessi sostanziali dedotti nel processo e, quanto al secondo, perché il diritto di difesa č pur sempre assicurato dalla possibilitā di proporre ricorso per cassazione.