(massima n. 1)
Ove il rappresentante legale di una società, cui sia stato deferito il giuramento decisorio in ordine ad una circostanza attinente al rapporto di lavoro dei dipendenti (nella specie, effettuazione di lavoro straordinario) si rifiuti di prestarlo dichiarando di non essere a conoscenza della circostanza suddetta, il giudice del merito deve preliminarmente indagare in ordine al tipo di giuramento deferito, atteso che il rappresentante suddetto può non essere l'autore o il partecipe di fatti che, pur riferentisi alla società, non promanano da lui personalmente. Pertanto, in tale ipotesi, se si tratta di un giuramento de veritate (perché avente ad oggetto un fatto proprio del rappresentante legale della società), al detto rifiuto consegue la soccombenza della società per la mancata prestazione del giuramento, se invece il giuramento è de scientia (perché avente ad oggetto la conoscenza che il rappresentante della società abbia del fatto di un terzo) soccombente è la controparte sempre che la riferita dichiarazione di non conoscere il fatto sia resa sotto vincolo di giuramento; ferma l'inammissibilità del giuramento ove, pur essendo nella sostanza de scientia, sia stato dedotto nella forma del giuramento de veritate.