(massima n. 1)
Qualora l'espletamento del giuramento decisorio resti precluso dalla sopravvenuta morte della parte cui è stato deferito, la prestazione del giuramento stesso da parte degli eredi del defunto, previa modificazione della formula de veritate in formula de scientia, non può essere disposta d'ufficio dal giudice, in quanto postula un nuovo deferimento di giuramento decisorio, rimesso all'iniziativa dell'avversario.