(massima n. 1)
Il giudice d'appello, allorché la lite sia stata in primo grado definita in base a giuramento suppletorio, non può revocare l'ordinanza ammissiva del giuramento stesso, ma, qualora pervenga al convincimento che gli elementi probatori acquisiti prima della delazione del giuramento fossero di per sé idonei alla decisione della controversia, ben può definire questa prescindendo dall'esito del prestato giuramento.