(massima n. 1)
Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una societā si considera de veritates e verte su un fatto proprio del rappresentante, de notitia (o de scientia) se riguarda fatti dei quali il rappresentante abbia potuto avere conoscenza in tale sua veste, con la conseguenza che, nel secondo caso, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante, contrariamente a quanto avviene nel giuramento de veritate, in cui una siffatta dichiarazione deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale č deferito.