(massima n. 1)
La formula del giuramento decisorio — attese le finalità di questo speciale mezzo di prova — deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto, con la conseguenza che detto mezzo probatorio non può servire per l'acquisizione di elementi presuntivi, da valutarsi in concorso ed in relazione con gli elementi istruttori già raccolti. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è, poi, rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l'idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all'apprezzamento da quegli espresso.