(massima n. 1)
Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata, sempreché i fatti per i quali č deferito abbiano il requisito della decisorietā. (Nella specie l'atto di deferimento era stato formulato in termini di subordinazione, mentre in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta non menzionava il carattere subordinato del deferimento).