(massima n. 1)
Se la dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio č validamente formulata (mediante articoli separati e sottoscrizione della parte) per la prima volta con atto allegato alla comparsa conclusionale, il mezzo di prova non č ammissibile, per tardivitą della relativa istanza, poiché gli scritti difensivi successivi alla rimessione della causa al collegio possono contenere le sole conclusioni gią fissate davanti al giudice istruttore.