(massima n. 1)
È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, automaticante all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice di merito. (Nella specie, relativa all'accertamento di un rapporto di portierato, i fatti dedotti nei capitoli - quali l'apertura e chiusura del portone, l'accensione e spegnimento delle luci, la pulizia delle scale, il ricevimento degli atti giudiziari - non comportavano, anche se ammessi, il riconoscimento della subordinazione ma richiedevano una valutazione ai fini della qualificazione del rapporto; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito).