(massima n. 1)
Con il deferimento del giuramento decisorio — che si concreta in una solenne dichiarazione di verità, resa al giudice da una parte su istanza dell'altra, circa l'esistenza o meno di un determinato fatto — il deferente affida alla lealtà della controparte l'accertamento di quanto forma oggetto della formula all'uopo articolata; e la prova in tal modo raggiunta deve ritenersi sovrana, con l'effetto che non sono ammissibili altre indagini dirette a risolvere la materia controversa in modo diverso da quello risultante dalla prestazione del giuramento.