(massima n. 1)
Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, può avere per oggetto solo un fatto proprio della parte cui viene deferito, o la conoscenza che essa ha di un fatto altrui, con la conseguenza che non può essere deferito per ottenere dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di un rapporto o di una situazione giuridica, né per provocare l'espressione di apprezzamenti o di opinioni, tanto più se questi comportano la valutazione di situazioni giuridiche.