(massima n. 1)
Fra gli atti e i documenti contro i quali nel giudizio di legittimità può proporsi la querela di falso rientra lo stesso ricorso per cassazione, documento cardine di quel giudizio, potendo contestarsi con tale mezzo la genuinità della sottoscrizione apposta dal difensore per assumere la paternità del ricorso o per autenticare la firma del ricorrente sulla procura in calce o a margine del ricorso stesso. In tali ipotesi la mancata comparizione della parte ricorrente all'udienza fissata per il suo interpello ai sensi dell'art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa all'interpello stesso e comporta l'inammissibilità del ricorso.