(massima n. 1)
In tema di querela di falso, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltele dal giudice, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, č richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravitā delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontā di servirsene (giā manifestata con la produzione del documento stesso, ma non pių sufficiente, di per sč sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l'uso) e dunque un'esplicita risposta affermativa all'interpello, alla quale non č dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, quale č la renitenza o il silenzio.