(massima n. 1)
La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto, come si evince dal disposto dell'art. 222 dello stesso codice di rito, secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela.