(massima n. 1)
Il giudizio preliminare sulla ritualitą della proposizione della querela di falso deve essere compiuto con riferimento al momento della relativa decisione, prendendo cioč in considerazione gli atti e gli atteggiamenti processuali seguiti alla dichiarazione introduttiva, i quali, come possono concorrere a conferirle la produttivitą giuridica tipica in via di sanatoria, o realizzarla alla luce del generale principio della rinnovabilitą tempestiva degli atti processuali, cosģ possono arricchirne il corredo probatorio. (Nella specie l'indicazione delle scritture di comparazione era stata fatta dal querelante successivamente alla proposizione della querela di falso).