(massima n. 1)
Nel giudizio di verificazione di scrittura privata, ai fini delle conseguenze previste dal capoverso dell'art. 219 c.p.c., la mancata comparizione deve necessariamente costituire espressione della volontà della parte medesima di sottrarsi all'incombente della redazione del documento comparativo, necessario per effettuare la verificazione della scrittura disconosciuta. Solo, infatti, a tale rifiuto può riconnettersi l'effetto di un implicito riconoscimento della scrittura disconosciuta. Pertanto, ciò non si verifica quando la mancata comparizione sia imputabile a diversa ragione che giustifichi, sul piano comportamentale, l'assenza della parte con la conseguenza che il giudice istruttore ben può fissare una nuova udienza di comparizione, ai fini dell'incombente di cui al citato art. 219 del codice di rito.