(massima n. 2)
La nullità della sentenza di primo grado, conseguente al vizio di notificazione dell'atto di citazione (nella specie, in riassunzione e notificato alla parte, invece che al suo procuratore) non può essere prospettata in sede di comparsa conclusionale, dovendo essere fatta valere con l'ordinario mezzo d'impugnazione dell'appello, ancorchè a norma dell'art. 327, secondo comma, c.p.c., poichè si converte in motivo d'impugnazione, ai sensi dell'art. 161 c.p.c.; ne consegue che l'omessa deduzione osta alla possibilità di far valere successivamente tale nullità in sede di legittimità.