(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 59 della legge fallimentare ed applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, in base al richiamo del successivo art. 201, secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore alla data dell'apertura della procedura concorsuale, comporta che il credito del terzo danneggiato, nei confronti dell'impresa assicuratrice della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli, non č suscettibile di rivalutazione monetaria, a seguito della messa in liquidazione della debitrice per il periodo successivo all'instaurarsi della liquidazione stessa.