(massima n. 1)
L'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 555, comma terzo, c.p.p., integra una nullitā di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., che si verifica al momento della notificazione, perché se fra questa e la data fissata per il giudizio non intercorre il periodo stabilito di quarantacinque giorni, gli effetti complessivi della citazione non possono essere prodotti. (Nella specie la Corte ha precisato che, tra gli effetti della citazione che non si producono per l'inosservanza del termine suddetto, vi č la decorrenza del minor termine per richiedere la definizione anticipata del procedimento, alla quale dunque l'imputato conserva il diritto di ricorrere una volta dichiarata la nullitā e rinnovata la citazione da parte del pubblico ministero).