(massima n. 1)
Ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione nel procedimento pretorile l'atto, completo dell'indicazione della generalità dell'imputato, del capo d'imputazione e delle persone da citare, con cui a conclusione delle indagini preliminari il P.M. richiede al pretore la fissazione della data dell'udienza e l'autorizzazione a citare le persone indicate, purché di data certa, rientra nel concetto di «decreto di citazione», la cui emissione è idonea a interrompere i termini della prescrizione del reato; conseguentemente, il completamento con la data di udienza e con le altre formalità previste dalla legge lo rende idoneo ad esplicare anche l'ulteriore funzione di vocatio in iudicium, non necessaria ai fini dell'interruzione della prescrizione. (Nella fattispecie la certezza della data di emissione della richiesta e della conseguente interruzione del termine prescrizionale è stata desunta dal timbro di ricezione dell'atto in pretura).