(massima n. 1)
Allorché, in sede di atti preliminari al dibattimento pretorile si constata che il decreto di citazione a giudizio sia affetto dai vizi di cui all'art. 555, comma secondo, c.p.p., che ne comportano la nullitą, la competenza a riemetterlo spetta, nell'ipotesi di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, al Gip e non al giudice del dibattimento, in quanto la rilevata nullitą del decreto di citazione a giudizio ha impedito un valido passaggio del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio; nell'ipotesi, invece, in cui il decreto di citazione a giudizio non sia affetto da alcuna nullitą, la competenza a riemetterlo spetta al giudice del dibattimento, in quanto, in caso contrario, si determinerebbe un'anomala regressione del procedimento, con la possibilitą di consentire all'imputato l'esercizio di facoltą inerenti all'opzione per i procedimenti speciali che gli sono ormai precluse. (Fattispecie nella quale il pretore aveva dichiarato la nullitą del decreto di citazione per asserita genericitą del capo di imputazione, che la S.C. ha escluso, ritenendo, conseguentemente, abnorme la declaratoria di sua nullitą).