(massima n. 1)
L'istanza di verificazione della scrittura privata può essere proposta nell'atto d'appello, anche se intesa a contrastare il disconoscimento della scrittura effettuato dalla controparte in primo grado. Essa non richiede formule sacramentali, onde per la sua proposizione è sufficiente la mera articolazione di un capitolo di prova testimoniale sul fatto che la controparte ha effettivamente firmato la scrittura. La verificazione di scrittura privata mediante scritture di comparazione ben può essere effettuata direttamente dal giudice del merito, senza ricorrere alla consulenza tecnica o a prove testimoniali. Tuttavia, a norma dell'art. 217 c.p.c., il giudice può ammettere ed utilizzare, quali scritture di comparizione, soltanto quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico, onde non possono essere adoperate scritture riconosciute soltanto tacitamente nelle forme di cui all'art. 215 c.p.c. per il mancato disconoscimento da parte di colui cui sono attribuite.