(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 213 c.p.c., richieda informazioni all'amministrazione, può essere modificato o revocato, anche implicitamente col non darvi corso, pure nel caso in cui sia stato pronunciato sull'accordo delle parti, atteso che il principio dell'immodificabilità ed irrevocabilità delle ordinanze pronunciate sull'accordo dei contendenti, fissato dall'art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c., opera, in materia di prove, con riguardo ai mezzi disponibili dai contendenti stessi, non a quelli che il giudice può disporre d'ufficio.