(massima n. 1)
La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, nell'esercizio del potere conferito al giudice dall'art. 213 c.p.c., non può tradursi in un esonero della parte dall'onere di fornire la prova che essa stessa sia in grado di procurarsi. Pertanto, qualora la produzione delle matrici di assegni bancari non sia idonea a dimostrare, a fronte delle contestazioni della controparte, il pagamento di un determinato debito, a tale carenza probatoria non può sopperirsi sollecitando l'esercizio dell'indicato potere, per acquisire copie degli assegni medesimi, atteso che, anche se la banca trattaria sia un istituto di diritto pubblico, il cliente ha facoltà di conseguire il rilascio di dette copie, in forza del rapporto di conto corrente.